Art. 6.

      1. L'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 40. (Confezioni per la vendita). - 1. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla

 

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loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio.
      2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione».